La centralizzazione degli acquisti e la qualificazione delle stazioni appaltanti costituisce un settore cruciale per l’attuazione del PNRR, che lo ha inserito tra le proprie Milestone.
Centrali di Committenza e Soggetti aggregatori nel quadro del PNRR
Nell’ottobre 2021 ANAC ha pubblicato un Vademecum sui Soggetti Aggregatori, con l’obiettivo di raccogliere riferimenti normativi, delibere e segnalazioni rilevanti, per fare chiarezza su questi organismi e sulla disciplina ad essi applicabile.
Il Decreto Semplificazioni bis ha stabilito, come noto, che i Comuni non capoluogo di Provincia, per affidare contratti pubblici finanziati con il PNRR/PNC di valore uguale o superiore alle soglie indicate (40.000 per i servizi e forniture, 150.000 per i lavori, o più alte in caso di qualificazione della staziona appaltante) dovranno rivolgersi a centrali di committenza o soggetti aggregatori qualificati (oltre che Unioni di Comuni costituite e qualificate come centrali di committenza o stazioni uniche appaltanti, stazioni uniche appaltanti costituite presso le Province, le Città Metropolitane ovvero gli enti di area vasta, nonché Unioni di Comuni, le Province, le Città Metropolitane e i Comuni capoluogo di Provincia).
Il Vademecum chiarisce anzitutto alcune definizioni, ricordando che centrale di committenza è un’amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore che fornisce attività di centralizzazione delle committenze e, se del caso, attività di committenza ausiliarie; mentre soggetto aggregatore è una centrale di committenza qualificata ed abilitata (ex lege o tramite preventiva valutazione dell’ANAC e successiva iscrizione nell’apposito elenco).
L’elenco dei soggetti aggregatori è istituito nell’ambito dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) detenuta dall’ANAC, e comprende fino a un massimo di 35 soggetti, di cui fanno parte di diritto il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, compresi i provveditorati interregionali per le opere pubbliche Consip S.p.A., e una Centrale di Committenza per ciascuna Regione. Per il momento sufficiente l’iscrizione all’AUSA, essendo rimasto inattuato il sistema dei requisiti stabiliti dal D.P.C.M. dell’11 novembre 2014, in attesa dell’entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti ex art. 38 Codice.
Particolarmente utile è poi il richiamo del Vademecum alle precedenti Indicazioni in merito alla gestione degli accordi quadro e delle convenzioni quadro, di luglio 2021, con cui l’Autorità, anche traendo spunto dalla disciplina di Consip S.p.A., ha ricordato che le centrali di committenza e i soggetti aggregatori:
- supportano le stazioni appaltanti nella pianificazione dei fabbisogni e nel monitoraggio dei consumi e della spesa e pianificano le gare sulla base dei fabbisogni comunicati dalle stazioni appaltanti;
- definiscono chiaramente le modalità di adesione all’accordo quadro/convenzione, la capienza massima dell’accordo e i limiti quantitativi imposti a ciascuna stazione appaltante e disciplinano, in modo chiaro e dettagliato, gli obblighi posti a carico del fornitore, che può impegnarsi nei limiti dell’importo massimo previsto nell’accordo/convenzione;
- effettuano un monitoraggio costante delle adesioni, prevedendo idonee azioni di comunicazione e di controllo (preferibilmente automatizzato, per contratti rivolti ad un elevato numero di stazioni appaltanti) e controllano l’esecuzione dell’accordo quadro/convenzione (mentre il controllo in merito all’esecuzione dei contratti discendenti è rimesso, invece, alla singola amministrazione, salvo che quest’ultima abbia delegato la committenza/soggetto aggregatore anche per tale fase);
- possono prevedere, nel bando di gara, misure per garantire la continuità del servizio o della fornitura nel caso in cui la capienza massima sia raggiunta prima del termine fissato di vigenza dell’accordo quadro/convenzione e possono apporre variazione dell’accordo quadro o della convenzione, autorizzate dal RUP, che si ripercuotono sui contratti di adesione, determinandone la possibilità di aumento nei limiti della nuova capienza dell’accordo quadro.
È utile ricordare, quindi, che l’ANAC dovrebbe adottare entro il 31 marzo, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le Linee guida sul sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, che si prevede diverranno operative al momento della entrata in vigore della riforma del Codice dei contratti pubblici.
In attesa quindi di tali interventi normativi ed attuativi, i Comuni privi dei requisiti per operare gli affidamenti del PNRR dovranno rivolgersi a centrali di committenza e soggetti aggregatori, i quali, a loro volta, potranno trarre utilità dalle indicazioni ANAC, in attesa di una necessaria sistemazione del proprio quadro normativo.
***Contenuto realizzato con la collaborazione dell’Avv. Elena Mitzman, nostro partner in area legale.